Commissione Europea RGE Divorzio
Ordinamento giuridico
Organizzazione della giustizia
Professioni giuridiche
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Competenza dei giudici
Ricorso in giustizia
Termini processuali
Legge applicabile
Notificazione e comunicazione degli atti
Assunzione delle prove e mezzi di prova
Provvedimenti cautelari e misure conservative
Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Procedimenti semplificati e accelerati
Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzatoPerciò, nella maggior parte degli Stati membri, il divorzio deve essere pronunciato da un'autorità giudiziaria che delibererà anche, ove opportuno, in merito a :
Il divorzio può essere chiesto da entrambi i coniugi (divorzio per mutuo consenso o su domanda comune) o da uno solo.
Tuttavia, le modalità della procedura e le motivazioni ammesse per il divorzio variano da uno Stato membro all'altro.
Cliccando sulle bandiere degli Stati membri, si otterranno informazioni utili sulle procedure di divorzio e sulle altre eventuali procedure di scioglimento o di modifica del vincolo coniugale come l'annullamento del matrimonio o la separazione personale.
A partire dal 1° marzo 2001, le decisioni di divorzio pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute più facilmente negli altri. Il regolamento che disciplina tale riconoscimento contiene anche disposizioni relative alla competenza dei tribunali.
Informazioni in materia sono reperibili cliccando sull'icona « Diritto comunitario ».
È inoltre possibile ottenere informazioni sulle convenzioni internazionali in materia di divorzio cliccando sull'icona « Diritto internazionale».
Ultimo aggiornamento: 30-07-2004

