Ordinamento giuridico
Organizzazione della giustizia
Professioni giuridiche
Patrocinio a spese dello Stato
Competenza dei giudici
Ricorso in giustizia
Termini processuali
Legge applicabile
Notificazione e comunicazione degli atti
Assunzione delle prove e mezzi di prova
Provvedimenti cautelari e misure conservative
Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Procedimenti semplificati e accelerati
Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzatoDue persone di nazionalità diversa, o non più residenti nello stesso Stato membro, che intendono divorziare devono sapere a quali tribunali o autorità competenti nazionali rivolgersi.
Nel 2000 il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce:
Tale normativa riguarda lo scioglimento del matrimonio, come pure le decisioni relative alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, se tali decisioni sono state prese insieme al divorzio. Informazioni in materia possono essere consultate cliccando su «potestà dei genitori».
Detta normativa non riguarda invece questioni come gli assegni di mantenimento, disciplinate da un regolamento del Consiglio sulla competenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, oppure la divisione dei beni.
Il regolamento è in vigore dal 1° marzo 2001 e si applica alle sentenze di divorzio pronunciate dopo tale data. Si applica anche alle sentenze di separazione personale dei coniugi e di annullamento di matrimonio.
Trattandosi di un regolamento, le sue disposizioni sono direttamente applicabili, nel senso che tutti possono avvalersene dinanzi ad un tribunale.
Non si applica alla Danimarca.
A seguito di una proposta della Commissione europea del maggio 2002, il 29 novembre 2003 i ministri della Giustizia europei hanno approvato un nuovo regolamento che, per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione, riprende le disposizioni del suddetto regolamento n. 1347/2000 del Consiglio, ma che va oltre in materia di potestà dei genitori. Questo testo che non modifica le disposizioni del regolamento n. 1347/2000 relative al divorzio, è entrato in vigore il 1° agosto 2004, ma le sue disposizioni sono applicabili dal 1° marzo 2005.
Occorre sapere che il regolamento n. 1347/2000 non stabilisce quale legge nazionale i tribunali dovranno applicare al divorzio. In taluni casi, infatti, i tribunali di uno Stato membro si trovano a dover applicare la legge di un altro paese. Ciò dipende dalla normativa nazionale di ogni Stato membro.
Per ottenere maggiori informazioni in proposito, cliccare sulle bandiere degli Stati membri interessati.
Sono competenti a pronunciare una sentenza di divorzio i tribunali dello Stato membro:
Le parti non possono scegliere un tribunale diverso da quelli sopra menzionati.
Qualora vengano adite le giurisdizioni competenti di diversi Stati membri per una procedura relativa alle stesse parti, si pronuncia sul divorzio quella che è stata adita per prima. In altri termini, se un tribunale viene adito, resta competente anche se successivamente ne viene adito un altro. Quest'ultimo, invece, deve rifiutarsi di deliberare.
Nuove proposte in relazione al diritto applicabile e alla competenza dei tribunali in materia di divorzio
« Divorzio - Informazioni generali | Diritto Comunitario - Informazioni generali »
Ultimo aggiornamento: 11-07-2007

