Ordinamento giuridico
Organizzazione della giustizia
Professioni giuridiche
Patrocinio a spese dello Stato
Competenza dei giudici
Ricorso in giustizia
Termini processuali
Legge applicabile
Notificazione e comunicazione degli atti
Assunzione delle prove e mezzi di prova
Provvedimenti cautelari e misure conservative
Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Procedimenti semplificati e accelerati
Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzato
Una persona che abbia subito un danno materiale o morale a seguito di un reato ha il diritto di proporre, in un procedimento penale, una domanda di risarcimento in sede civile nei confronti delle persone sospettate o accusate del reato ovvero delle persone materialmente responsabili delle azioni dei sospetti e degli accusati. Il tribunale esamina la domanda in sede di trattazione della causa penale.
Una persona che abbia subito un danno materiale o morale a seguito di un reato e che non abbia proposto una domanda in sede civile nell’ambito della causa penale connessa ha il diritto di proporre la domanda in un procedimento civile separato.
Una domanda in sede civile può essere proposta nella fase delle indagini preliminari o in tribunale, mentre questo tratta la causa penale, ma non più tardi dell’inizio dell’esame delle prove.
La domanda in sede civile va proposta al procuratore o, se è gia iniziato il procedimento in tribunale, al tribunale.
La domanda di risarcimento deve essere il più possibile esauriente. Occorre comprovare i danni concreti (danni materiali o lesioni, spese mediche e di altra natura, mancato reddito - ossia quello che la persona avrebbe guadagnato se non fosse stata vittima del reato) e dare una valutazione concreta in denaro dell’entità dei danni non materiali (dolore fisico, sofferenze mentali, difficoltà, trauma psicologico, depressione, umiliazione, danni alla reputazione e alle relazioni sociali).
Le vittime di reati possono ottenere un'assistenza legale gratuita nelle cause di risarcimento danni, anche quando la domanda di risarcimento dei danni è esaminata nel contesto di un procedimento penale, a prescindere dal loro patrimonio e dal loro reddito (ossia dalla loro situazione economica). In altri casi l’assistenza legale può essere concessa se il patrimonio e il reddito della vittima non superano i massimali stabiliti.
Occorre presentare prove documentali dell’entità del danno (certificati degli istituti di cura sui danni per la salute, fatture e ricevute, documenti attestanti il grado di incapacità o di invalidità, attestato dei datori di lavoro sull'entità della retribuzione ecc.). Il tribunale può disporre una perizia per determinare l’entità del danno per la salute.
Gli ufficiali giudiziari possono procedere all'esecuzione forzata della sentenza del tribunale sul risarcimento dei danni.
Sì. Le vittime di crimini violenti possono essere risarcite con fondi dello Stato.
Sì. Può essere risarcito solo il danno procurato da crimini violenti. A norma del codice penale si considera crimine violento un atto con cui è stata volontariamente tolta la vita a una persona o le sono state procurate lesioni gravi o non gravi, o è stato compiuto un attentato alla libertà sessuale di una persona o alla sua incolumità.
Può essere risarcito il danno quando è stata volontariamente tolta la vita o sono state procurate lesioni gravi o non. Il danno non è risarcito se le lesioni subite sono di minore gravità. In caso di attentato alla libertà sessuale o all’incolumità di una persona, l'entità delle lesioni subite non ha importanza.
Sì. Hanno diritto al risarcimento il coniuge e le persone a carico delle vittime di crimini violenti.
Per persone a carico si intendono i figli minori, i genitori inabili al lavoro e le altre persone inabili al lavoro di fatto a carico della vittima, che al momento della morte erano mantenute dalla vittima stessa o avevano il diritto di riceverne degli alimenti, nonché i figli della vittima nati dopo la sua morte.
Se il crimine violento è stato commesso sul territorio lituano, hanno diritto ad un risarcimento i cittadini della Lituania, quelli degli altri paesi dell’Unione europea, le persone che risiedono legalmente e permanentemente in Lituania o in un altro paese dell’Unione europea nonché i cittadini di altri paesi non facenti parte dell’Unione europea con i quali la Lituania abbia concluso degli accordi internazionali in materia.
No. Il danno può invece essere risarcito nel caso in cui venga commesso un crimine violento su una imbarcazione o un aeromobile battente bandiera lituana o con marche di nazionalità e immatricolazione lituane.
Sì, tranne che nei casi in cui il reato sia penalmente perseguibile anche in assenza di una denuncia della vittima o di una dichiarazione di un suo rappresentante, e la polizia o un altro organo competente per le indagini preliminari, informato del reato, abbia avviato un’indagine preliminare.
Sì; fa eccezione la richiesta di un anticipo sui danni materiali nel caso in cui alla vittima sia stata tolta la vita o siano state procurate lesioni gravi.
Sì; fa eccezione la richiesta di un anticipo sui danni materiali nel caso in cui alla vittima sia stata tolta la vita o siano state procurate lesioni gravi.
Se è in corso un procedimento penale per il crimine violento con cui alla vittima è stata tolta la vita o sono state procurate lesioni gravi (ma l'autore del reato non è stato identificato né l'indagine preliminare è stata sospesa), può essere risarcito (a titolo di anticipo) il danno provocato dal crimine violento. Nella domanda va indicato l’organo che conduce le indagini preliminari o il tribunale che tratta la causa penale. Insieme alla domanda vanno presentati i documenti che comprovano l’entità del danno.
La domanda di risarcimento dei danni subiti a causa di un crimine violento deve essere presentata non più di tre anni dopo che il crimine è stato commesso, a meno che si possano invocare validi motivi per il mancato rispetto del termine.
Possono essere risarciti sia i danni finanziari (danni materiali o lesioni, spese mediche e di altra natura, mancato reddito - ossia quello che la persona avrebbe guadagnato se non fosse stata vittima del reato), sia i danni morali (dolore fisico, sofferenze mentali, difficoltà, trauma psicologico, depressione, umiliazione, danni alla reputazione e alle relazioni sociali).
Viene risarcito il danno riconosciuto dal tribunale e non compensato, in misura non superiore ai massimali stabiliti. Quando occorre decidere in merito al versamento di un anticipo (senza che sia concluso il procedimento penale), l’entità del danno da risarcire è calcolata sulla base dei documenti giustificativi presentati (fatture e ricevute).
Non sono stabiliti né un importo minimo né un importo massimo per quanto riguarda l'entità del risarcimento a cui il tribunale può condannare l'autore del reato.
Sono invece stabiliti dei massimali per i danni risarcibili dallo Stato.
I danni materiali procurati da un crimine violento sono risarciti per un importo non superiore a:
Vengono risarciti i danni morali procurati da un crimine violento, riconosciuti dal tribunale, per un importo non superiore a:
Sì. Il danno risarcito (il risarcimento) viene diminuito in misura corrispondente al risarcimento che il richiedente ha ottenuto o ha diritto ad ottenere da altre fonti finanziate a carico del bilancio dello Stato, del bilancio del fondo statale per le assicurazioni sociali o del bilancio dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, ovvero da un’assicurazione.
Il diritto al risarcimento del danno viene meno se:
Non ha diritto al risarcimento dei danni neppure:
I danni materiali provocati da un crimine violento con cui alla vittima sia stata tolta la vita o siano state procurate lesioni gravi possono essere risarciti versando un anticipo, quando il procedimento penale è ancora in corso.
Tutte le informazioni e i moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet del ministero della Giustizia:
http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt
- ![]()
Tel.: (+370 5) 266 2949
Fax: (+370 5) 262 5940
E-mail: tminfo@tic.lt
Le vittime di reati possono ottenere un'assistenza legale gratuita nelle cause di risarcimento danni, compresi i casi in cui la questione del risarcimento dei danni è esaminata nel contesto di un procedimento penale, a prescindere dal loro patrimonio e dal loro reddito (ossia dalla loro situazione economica). In altri casi l’assistenza legale può essere concessa se il patrimonio e il reddito della vittima degli atti criminosi non superano i massimali stabiliti. Il ministero della Giustizia può aiutare a compilare la domanda di risarcimento dei danni provocati da un crimine violento.
La domanda va inviata al ministero della Giustizia:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30/1
LT-01104, Vilnius
Lituania
Tel.: (+370 5) 266 2980
Fax: (+370 5) 262 5940
E-mail: tminfo@tic.lt
Esistono organizzazioni non governative che si propongono di dare informazioni e assistenza alle vittime di reati.
« Risarcimento delle vittime di reati - Informazioni generali | Lituania - Informazioni generali »
Ultimo aggiornamento: 12-03-2008

