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Per le modalità per chiedere un risarcimento al di fuori del procedimento penale, si prega di consultare la pagina “Ricorso in giustizia”.
Per quanto riguarda le situazioni transfrontaliere, cioè quando il reato sia stato commesso in uno Stato diverso da quello in cui risiede la vittima, la vittima può esigere il risarcimento del danno da parte di chi lo ha commesso, se la legge nazionale lo consente, dinanzi allo stesso tribunale penale che tratta la causa.
La domanda di risarcimento del danno o di restituzione dovuta a reato, o per l’indennizzo del danno morale o biologico, può essere esercitata dinanzi al tribunale penale dalle persone aventi diritto a norma del codice civile ellenico (articolo 63 del Codice di procedura penale, di seguito CPP). La condizione fondamentale per far valere una pretesa risarcitoria dinanzi al giudice penale è l'esistenza di un diritto a norma del codice civile. Occorre inoltre segnalare che, a norma dell’articolo 914 del codice civile: “Colui che causa un danno illecito per sua colpa, è tenuto alla riparazione”. La domanda di risarcimento già presentata al giudice civile può inoltre essere presentata al giudice penale, se non è intervenuta una sentenza definitiva nel procedimento civile. Se tale diritto viene esercitato, l’azione non può proseguire davanti al giudice civile, a meno che il giudice penale la rimandi al giudice civile per l’importo che è considerato ancora insoddisfatto, a condizione che l'importo richiesto sia superiore a 44 EUR.
Colui che ha il diritto di introdurre una domanda di risarcimento può esercitare il suo diritto dinanzi al giudice penale in qualsiasi momento, fino all’avvio dell’assunzione delle prove. È sufficiente che l’avente diritto introduca la domanda contro l’accusato a norma delle disposizioni del codice di procedura civile entro i termini previsti dall'articolo 167 del CCP, cioè almeno cinque giorni prima dell’udienza. Eccezionalmente, colui che ha diritto a una soddisfazione pecuniaria per danno morale o biologico può presentare la domanda al tribunale penale fino all’avvio della procedura di assunzione delle prove, senza procedura di istruzione scritta.
La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata a qualunque incaricato dell’istruzione preliminare: il pubblico ministero (con il deposito della querela), il giudice istruttore o persino per la prima volta dinanzi al giudice penale che tratta il caso. In quest’ultimo caso occorre osservare il termine di notificazione all’imputato o alla persona responsabile civilmente, cioè cinque giorni prima dell’udienza.
Per l’azione civile che non si riferisce al risarcimento del danno morale o biologico, ma a un danno subito dalla vittima, sono applicabili le stesse disposizioni che si applicano a qualunque altra azione introdotta dinanzi al giudice civile (vedere la sezione “Ricorso in giustizia”).
Nell’azione per risarcimento del danno sono applicabili tutte le disposizioni applicabili per tutte le azioni introdotte dinanzi al giudice civile (vedere la sezione “Patrocinio a spese dello Stato”).
Tutti i mezzi di prova che sono richiesti per qualunque altra azione intentata dinanzi a un tribunale civile (vedere la sezione “Assunzione delle prove e mezzi di prova”).
Non esiste ancora alcun servizio di tal genere, statale o di altro tipo.
In generale la legge ellenica non prevede la possibilità di ottenere un risarcimento dallo Stato per un danno dovuto all’atto illecito di un terzo. L’unico caso in cui lo Stato risponde a norma del codice civile ed è tenuto a pagare un risarcimento è previsto dall’articolo 105 delle disposizioni introduttive del codice civile. Detto articolo disciplina i casi di atto illecito od omissione commessi da organi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Tutte le osservazioni che seguono si riferiscono esclusivamente a tale caso.
Come menzionato sopra, detta possibilità riguarda esclusivamente gli atti illeciti compiuti da organi dello Stato, dei comuni o altri enti territoriali e di tutti gli enti di diritto pubblico nell’esercizio delle loro funzioni.
Dà diritto a risarcimento qualunque danno dovuto a un atto illecito.
Sì, gli eredi della vittima possono chiedere un risarcimento e i familiari possono chiedere un indennizzo per danno morale o biologico.
La possibilità non è limitata in termini di nazionalità o residenza.
Sì, alle condizioni menzionate sopra e se l’organo dello Stato esercitava i propri poteri all’estero.
No, non è necessario aver denunciato il fatto alla polizia.
No.
L’autore è responsabile in solido insieme allo Stato, fatte salve specifiche disposizioni sulla responsabilità ministeriale.
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Sono applicabili gli stessi limiti temporali e gli stessi termini di prescrizione validi per qualsiasi altra pretesa.
È possibile chiedere un risarcimento per qualunque danno, anche il danno morale.
Nello stesso modo di qualunque altro caso di risarcimento (vedere la sezione relativa al quesito 1.4).
Non esiste un limite del genere. L’importo del risarcimento dipende dal tipo di danno.
In questo caso sono applicabili le regole applicabili in tutti gli altri casi di risarcimento.
Come in tutti gli altri casi di risarcimento, se viene constatato che il comportamento della vittima ha contribuito al verificarsi o ha influenzato l'entità del danno subito (concorso di colpa), l’importo del risarcimento viene ridotto di conseguenza.
Come in tutti gli altri casi, è possibile chiedere, alle stesse condizioni valide in maniera generale (vedere la sezione “Misure cautelari e conservative”), il versamento, prima della trattazione della causa, di una parte del risarcimento sollecitando l’adozione di misure conservative.
Non esiste nulla del genere.
Alle stesse condizioni che valgono per richiedere il gratuito patrocinio in qualunque altro caso (vedere la sezione “Patrocinio a spese dello Stato”).
È necessario rivolgersi al tribunale e non a un servizio specifico.
No, non esistono ancora organismi del genere.
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Ultimo aggiornamento: 16-11-2006

