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Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzato
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Potrebbe essere più opportuno ricorrere ai "Modi alternativi di risoluzione delle controversie". (Si rimanda al tema specifico).
Per risolvere una controversia non è sempre necessario adire un giudice. Le parti dovrebbero prima cercare di giungere a un accordo su base amichevole e trovare un compromesso che possa soddisfarle entrambe. Conformemente alla legge n. 420 del 2004 sulla mediazione, le controversie possono essere risolte anche mediante la mediazione, vale a dire mediante una soluzione extragiudiziale della controversia ad opera di un mediatore. Si consiglia di adire un giudice solo quando tutti i modi alternativi di risoluzione delle controversie sono stati esperiti o quando l'obiettivo è di definire precisamente la situazione giuridica delle due parti, cioè i loro diritti e obblighi reciproci.
I limiti di tempo per adire un giudice variano in funzione dei casi. Maggiori ragguagli possono essere ottenuti da un consulente giuridico o da un ufficio informazioni sull'accesso al diritto.
Il problema dei limiti di tempo per il ricorso in giustizia si pone solo quando vi siano termini di prescrizione. Conformemente alla legge n. 40 del 1964 (Codice civile), un diritto decade qualora non sia stato esercitato entro i tempi stabiliti dalla legge. Una volta decaduto un diritto, la parte non può ricorrere ad un giudice per far valere tale diritto. Decadono tutti i diritti patrimoniali, ad eccezione del diritto di proprietà, dei diritti legati ai depositi su libretti di risparmio o altre forme di deposito e ai conti correnti per la durata stabilita. Esistono termini di decadenza diversa stabiliti dalla legge (paragrafi 101-110 della legge n. 40 del 1964), ma di norma sono tre anni a decorrere dalla data in cui è stato possibile esercitare il diritto per la prima volta.
Si veda la voce "Competenza dei giudici".
Occorre adire un tribunale della Repubblica slovacca nei casi stabiliti dall'articolo 37 del diritto internazionale privato e dalla legge procedurale n. 97 del 1963. Tale legge disciplina le norme in materia di giurisdizione dei tribunali in Slovacchia. Di norma, i tribunali slovacchi sono competenti se la persona contro cui si ricorre in giustizia risiede o ha sede nella Repubblica slovacca o, nei casi in cui si tratta di diritti patrimoniali, se la proprietà posseduta si trova in Slovacchia. Altre norme stabiliscono le condizioni per determinare la giurisdizione dei tribunali slovacchi. Qualora le parti siano legate da un accordo, la giurisdizione può essere indicata direttamente in tale accordo. La giurisdizione di un tribunale slovacco può essere esclusiva, per esempio nei procedimenti relativi a diritti immobiliari quando le proprietà si trovano sul territorio della Repubblica slovacca.
Si veda la voce "Competenza dei giudici - Slovacchia".
La competenza territoriale dei tribunali è stabilita dalla legge n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile) il cui articolo 84 stipula che il tribunale competente per un procedimento è il tribunale ordinario del convenuto. Per tribunale ordinario si intende il tribunale nella cui area di giurisdizione il cittadino risiede o si trova al momento attuale. Il tribunale ordinario di una persona giuridica è il tribunale nella cui area di giurisdizione la persona giuridica ha la propria sede. Il tribunale ordinario di uno Stato è il tribunale nella cui area di giurisdizione si sono verificati gli eventi che sono alla base del diritto rivendicato. Il tribunale ordinario in materia commerciale è il tribunale nella cui area di giurisdizione ha la propria sede il convenuto o la sua impresa. Le eccezioni a tale norma di base sulla determinazione delle competenze territoriali dei tribunali sono contenute negli articoli 87 e 88 della legge n. 99 del 1963.
Si veda la voce "Competenza dei giudici - Slovacchia".
La competenza territoriale dei tribunali è stabilita dalla legge n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile) e prevede che per i procedimenti di primo grado siano competenti i tribunali distrettuali (articolo 9, paragrafo 1). I tribunali regionali svolgono funzione di tribunali di primo grado soltanto in casi specificamente definiti, come le controversie in cui sia implicato uno Stato straniero o persone che godano dell'immunità e di privilegi diplomatici, quando tali controversie sono di competenza dei tribunali della Repubblica slovacca. Nella repubblica slovacca esistono anche dei tribunali con dei compiti specifici definiti dalla legge n. 371 del 2004 relativa alle sedi e alla giurisdizione dei tribunali della Repubblica slovacca, come i tribunali in materia di cambio valuta e assegni, di asilo e di registrazione. Per la determinazione della competenza del tribunale non si tiene conto del valore della controversia.
In un procedimento civile non è necessario rivolgersi ad un avvocato.
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 della legge n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile), le domande possono essere presentate in forma scritta o messe a verbale sulla base di una richiesta orale, firmate elettronicamente con una firma elettronica sicura, o inviate mediante telegramma o fax. Le domande relative al merito di una causa inviate a mezzo telegramma devono essere integrate entro tre giorni da una domanda in forma scritta o messe a verbale sulla base di una richiesta orale; qualora la domanda sia stata inviata tramite fax, occorre presentarne, entro tre giorni, l'originale. Non viene dato seguito alle domande che non vengono completate entro tali termini.
Dal momento che le parti di un procedimento civile hanno le stesse prerogative, non è necessario che la domanda sia in slovacco. Le parti hanno il diritto di esprimersi nella propria lingua madre o nella lingua ufficiale di uno Stato che essi comprendano. Il tribunale è tenuto a garantire la parità di opportunità nell'applicazione dei loro diritti, cioè a garantire la traduzione e l'interpretazione. (Codice di procedura civile). Le domande possono essere presentate in forma scritta o messe a verbale sulla base di una richiesta orale, firmate elettronicamente con una firma elettronica sicura, o inviate mediante telegramma o fax.
Le domande possono essere presentate anche utilizzando un modulo che è stato elaborato conformemente a una disposizione generale vincolante del Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca (articolo 76, paragrafo 3 della legge n. 99 del 1963 - (Codice di procedura civile). Gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere sono precisati dall'articolo 42, paragrafo 3 della legge n. 1999 del 1963. (Codice di procedura civile): le domande devono indicare chiaramente a quale tribunale si rivolgono, da chi vengono presentate, qual è il loro oggetto e il loro obiettivo e devono essere datate e firmate. Le domande devono essere presentate nel numero di esemplari richiesto in modo che il tribunale possa serbarne uno e trasmettere gli altri alle parti, ove necessario. Qualora la parte non presenti il numero di esemplari richiesto, il tribunale ne farà effettuare delle copie a spese di quest'ultima. Ulteriori ragguagli sono specificati nell'articolo 79, paragrafo 1 della legge: la domanda deve indicare il nome, il cognome, il luogo di residenza delle parti, e dell'eventuale loro rappresentante, e la loro nazionalità; deve contenere una descrizione veritiera dei fatti fondamentali, un elenco delle prove a cui il richiedente fa riferimento e deve indicare chiaramente lo scopo che si prefigge il richiedente. Se la parte è una persona giuridica, la domanda deve precisare la denominazione commerciale, la sede e l'eventuale numero identificativo. Se la parte è una persona straniera, alla domanda deve essere accluso un estratto da un registro o un altro documento in cui è iscritta tale persona. Se la parte è una persona fisica autorizzata a svolgere attività imprenditoriali, la domanda deve precisare la denominazione commerciale, la sede e l'eventuale numero identificativo. Se la parte è uno Stato, la domanda deve indicare il nome dello Stato e l'organo statale competente per agire a suo nome.
Per la presentazione di una domanda occorre pagare dei diritti. È tenuto a pagarli chi presenta la domanda, il richiedente (ricorrente), a meno che non sia esentato da tale pagamento dal tribunale, a seguito di una sua richiesta, o dalla legge. L'importo dei diritti da pagare è stabilito dal tariffario delle spese di giudizio (allegato alla legge n. 71 del 1992 sulle spese di giudizio). I diritti devono essere pagati all'atto della presentazione della domanda. Il tribunale deve verificare che il ricorrente abbia assolto tale obbligo o che ne sia esonerato. Qualora il richiedente non abbia pagato le spese di giudizio, ma non abbia diritto all'esenzione, il tribunale lo invita a pagarle entro un termine stabilito. e lo avverte che, in caso di mancato pagamento, il tribunale interromperà il procedimento.
In un procedimento civile non è obbligatorio ricorrere ad un avvocato.
L'articolo 138, paragrafo 1 della legge n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile) prevede la possibilità per il tribunale di concedere alla parte che ne faccia richiesta l'esonero totale o parziale dal pagamento delle spese di giustizia. A tal fine occorre che siano soddisfatte due condizioni: la richiesta deve essere giustificata dalla situazione finanziaria della parte e il caso non deve concernere un'applicazione arbitraria o manifestamente infondata o la tutela di un diritto. Quando una parte soddisfa i criteri per l'esenzione dalle spese di giudizio, il giudice o, su richiesta del giudice, un membro del tribunale incaricato dal giudice, nomina un avvocato per rappresentare la parte, qualora ciò sia necessario per salvaguardare i suoi interessi (articolo 30 della legge n. 99 del 1963).
L'esenzione dalle spese di giudizio si applica direttamente ad alcuni procedimenti giuridici, per esempio, in casi relativi alla custodia di un minore, all'adozione, all'autorizzazione a contrarre matrimonio, alla capacità legale, etc. Tali casi sono elencati dall'articolo 4 della legge n. 71 del 1992 relativa alle spese di giudizio. L'esenzione si applica anche ai ricorsi, al rinnovo di un procedimento e all'esecuzione giudiziaria.
Il procedimento ha inizio il giorno in cui al tribunale perviene la domanda di avvio del procedimento. Il tribunale invia al richiedente una conferma che la domanda è stata accettata e debitamente registrata.
Il tribunale comunica alle altre parti l'avvio del procedimento e le informa sui loro diritti e obblighi. Nell'ambito della preparazione del procedimento, il tribunale trasmette la domanda di avvio del procedimento al convenuto e, qualora la natura del caso o le circostanze lo richiedano, può intimare al convenuto di dichiarare per iscritto quali siano gli elementi determinanti della sua difesa e di allegare la documentazione necessaria e l'elenco delle prove che confermano le sue affermazioni. Il tribunale stabilisce un termine entro il quale il convenuto deve rispondere.
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Ultimo aggiornamento: 29-11-2007

