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I rapporti di diritto internazionale privato sono regolati in Italia dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha sostituito gli articoli da 16 a 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.
Elenco completo delle convenzioni multilaterali in vigore
Per le convenzioni multilaterali in vigore in Italia, si rinvia alla lista allegata
(PDF File 13 KB) alla presente scheda.
Elenco non esaustivo delle convenzioni bilaterali più frequentemente applicate dai tribunali
Le convenzioni bilaterali applicate in passato ai rapporti di diritto internazionale privato tra l’Italia e i singoli Stati dell’Unione Europea devono intendersi superate dagli strumenti comunitari emanati nella stessa materia. I regolamenti (CE), che vengono più frequentemente applicati sono il regolamento n. 1348 /2000 relativo alle notificazioni negli Stati Membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale; il regolamento n. 1206/2001 relativo all’assunzione delle prove in materia civile e commerciale; il regolamento n. 2201/2003 sulla responsabilità parentale; il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per i rapporti tra l’Italia e gli Stati extracomunitari, i trattati bilaterali di più frequente applicazione sono quelli relativi alle convenzioni sull’assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, in vigore con l’Argentina (Roma, 9-12-1987), con il Brasile (Roma, 17-10-1989), con la Federazione Russa e gli altri Stati dell’ex U.R.S.S. (Roma, 25-1-1979), con gli Stati dell’ex Iugoslavia (Belgrado, 7-5-1962), con alcuni Stati, tra cui Australia e Canada, degli ex “dominions” del Regno Unito (Londra 17-12-1930), con la Svizzera, relativamente al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali (Roma, 3-1-1933) ed al risarcimento danni da incidenti stradali (Roma, 16-8-1978) nonché con la Bulgaria (Roma 18-5-1990), con la Romania (Bucarest, 11-11-1972) e con la Turchia (Roma, 10-8-1926).
In quale misura e in quali circostanze?
Nell’ordinamento italiano l’applicazione delle norme sul conflitto di leggi, in relazione alle fattispecie esaminate, rientra tra i compiti d’ufficio del giudice, che deve individuare il diritto applicabile senza ed indipendentemente dalle richieste fatte in tal senso dalle parti (iura novit curia).
Può succedere che, quando le norme sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione di un altro Stato, quest'ultima rinvii, in applicazione delle proprie norme sul conflitto di leggi, ad un'altra legislazione.
Per esempio: le norme francesi sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione inglese per decidere in merito alla capacità di un cittadino inglese residente in Francia. Le norme inglesi sul conflitto di leggi, tuttavia, rinviano alla legislazione del paese di residenza, cioè a quella francese.
Le norme italiane sul conflitto di leggi prevedono il rinvio e in quale misura accettano che la legislazione di un altro Stato rinvii a sua volta alla legislazione italiana o a quella di un paese terzo?
L’eventuale rinvio alla legislazione di altro Stato cui faccia riferimento la legge italiana, opera in Italia quando la legislazione straniera cui si rinvia, lo accetti, o preveda, a sua volta, il rinvio alla legge italiana. Tale rinvio non opera quando la legge straniera applicabile sia stata scelta dalle parti o riguardi disposizioni concernenti la forma degli atti o in caso di obbligazioni non contrattuali.
Cosa succede se cambia il criterio di collegamento, per esempio nel caso del trasferimento di beni mobili?
Si applicano le regole di cui sopra
L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, che può avvalersi anche dell’aiuto delle parti.
L’accertamento della legge straniera costituisce un accertamento di fatto; a tal fine sono utilizzabili, come mezzi di prova, gli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, le informazioni fornite dalle autorità straniere per il tramite del Ministero della Giustizia ed i pareri di esperti o istituzioni specializzate.
Si applica la legge richiamata mediante il ricorso ad altri criteri di collegamento previsti per il medesimo caso, se possibile. In mancanza, si applica la legge italiana.
Non è sufficiente un semplice riferimento alla Convenzione di Roma del 1980. Meritano particolare attenzione le norme relative a questioni non contemplate nella Convenzione di Roma.
La legge italiana regola espressamente la questione. Per le obbligazioni contrattuali dispone testualmente il rinvio alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Per i casi non regolati da quest’ultima rinvia alle altre convenzioni internazionali in materia, in quanto applicabili.
E’ fatta salva comunque la determinazione della legge applicabile ai contratti stipulati dalle parti mediante autonoma manifestazione di volontà.
In ogni caso l’applicazione della legge designata attraverso una convenzione internazionale o attraverso la volontà delle parti può essere esclusa se considerata incompatibile con l’ordine pubblico (ad esempio in caso di contrasto con norme di polizia o sicurezza)
La legge 218/1995, già citata, individua le norme applicabili nei seguenti casi di obbligazione non contrattuale: promessa unilaterale (legge dello Stato in cui la promessa viene manifestata); titoli di credito (Convenzioni di Ginevra del 1930 in materia di cambiale, vaglia cambiario, assegni bancari, mentre per gli altri titoli di credito si applica, per le obbligazioni principali, la legge dello Stato in cui il titolo viene emesso); rappresentanza volontaria (legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari o in cui esercita in via principale i suoi poteri); obbligazioni nascenti dalla legge (legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione); responsabilità per fatto illecito (legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, salva, se richiesta dal danneggiato, l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha causato i danni e salvo il rinvio alla legge nazionale se sono coinvolti solo cittadini di uno stesso Stato).
Lo stato e la capacità delle persone nonché l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità, compreso il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato, tranne per i diritti che derivano dai rapporti di famiglia, ai quali si applicano le norme di rinvio indicate dalla legge 218 /1995 caso per caso.
Nell’ambito dei rapporti genitoriali, lo stato di figlio legittimo e la cittadinanza vengono acquisiti in base alla legge nazionale dei genitori o di uno di essi al momento della nascita. Per la costituzione del rapporto di filiazione, si fa riferimento alla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
In materia di adozione, si applica il diritto italiano quando si tratta di adozione di un minore richiesta al giudice italiano, idonea ad attribuire al minore lo stato di figlio legittimo.
Per le altre norme di conflitto, l’articolo 38 della legge 218/1995, contiene una disciplina dettagliata delle singole ipotesi prese in considerazione.
In materia matrimoniale i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale se comune; altrimenti dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
La legge applicabile ai rapporti personali si estende, in linea di massima, ai rapporti patrimoniali, ma la stessa, per questi ultimi rapporti, può essere derogata da un diverso accordo tra coniugi o in altri casi previsti espressamente dalla legge.
La legge italiana non riconosce, come istituto autonomo forme di unione diverse da quella matrimoniale.
La separazione personale ed il divorzio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi; in mancanza dalla legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. In quest’ultimo caso, se la legge straniera non prevede i suddetti istituti, si applica la legge italiana.
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate mediante rinvio alla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973.
In Italia vige il principio generale della comunione legale dei beni tra coniugi.
A questi ultimi è consentito di scegliere un regime alternativo alla suddetta comunione legale, quale il regime della separazione dei beni oppure altro regime da essi disposto convenzionalmente.
La successione è regolata dalla legge nazionale del de cuius al momento della morte. Lo stesso de cuius in vita può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello stato in cui risiede; se si tratta di cittadino italiano, tale scelta non pregiudica i diritti dei legittimari residenti in Italia.
Il testamento, quanto alla forma, è considerato valido se come tale è riconosciuto ai sensi della legge del luogo in cui il testatore ha disposto dei suoi beni, ovvero ai sensi della legge dello Stato di cui, nel momento del testamento o della morte, il testatore era cittadino, oppure ai sensi della legge del luogo dove il testatore aveva, nel suddetto momento, il domicilio o la residenza
Beni immobili e mobili (in questo contesto è superfluo illustrare dettagliatamente le norme in materia di attività immateriali).
La proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La legge italiana non prevede espressamente norme di diritto applicabile per i casi di conflitto in materia di fallimento.
Per le regole uniformi di conflitto tra gli Stati membri dell’Unione Europea si fa riferimento al regolamento (CE) 1346/2000.
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Ultimo aggiornamento: 16-01-2007

