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La mediazione è un procedimento informale, volontario e riservato per risolvere le controversie senza adire un tribunale servendosi di un mediatore. Scopo della mediazione è giungere a un accordo che possa essere accettato da entrambe le parti.
Una volta stabilito, l’accordo di mediazione ha effetto prima di tutto sulle parti in causa ed è vincolante per esse.
Sulla base dell’accordo ottenuto grazie alla mediazione, la parte avente diritto può chiedere l’esecuzione della decisione qualora l’accordo:
Obiettivo dell’arbitrato è risolvere le controversie senza ricorrere a un tribunale sulla base di un accordo tra le parti in causa mediante la scelta libera ed autonoma di un tribunale di arbitrato.
La procedura di arbitrato termina con una sentenza arbitrale. Una volta emessa, tale sentenza ha per le parti in causa gli stessi effetti di una sentenza emessa dal tribunale.
La decisione arbitrale è esecutiva come la decisione di qualsiasi tribunale ordinario.
La mediazione può essere utilizzata per risolvere qualsiasi tipo di controversia sorta in relazione al diritto civile, al diritto di famiglia, al diritto commerciale, alla responsabilità civile o al diritto del lavoro.
Con l’arbitrato possono essere risolte controversie relative alla proprietà sorte in relazione al diritto commerciale nazionale ed internazionale e al diritto civile.
Si può ricorrere a tale tipo di risoluzione delle controversie conformemente alla legge o sulla base delle condizioni stabilite in una decisione giudiziaria.
La legge non prevede nessun obbligo di ricorrere ad alcun tipo di risoluzione alternativa delle controversie.
La mediazione è disciplinata dalla legge sulla mediazione n. 420/2004.
L’arbitrato è disciplinato dalla legge sull’arbitrato n. 244/02.
Le parti possono stabilire con un accordo di arbitrato che tutte (o una parte delle) controversie relative alla proprietà che sono sorte o possono sorgere tra loro in relazione al contratto o al diritto debbano essere risolte mediante arbitrato.
Le parti possono inoltre dichiarare nell’accordo che cercheranno di risolvere tutte (o una parte delle) controversie mediante mediazione.
Non è necessario rivolgersi a un legale.
La procedura di arbitrato si svolge nel luogo stabilito dalle parti in causa. Se non si giunge ad un accordo in merito, la procedura si svolge nel luogo stabilito dal tribunale di arbitrato in considerazione della natura della controversia e degli interessi delle parti.
La mediazione è un servizio a pagamento; sulla pagina web Risoluzione delle controversie
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sono indicati i prezzi raccomandati per i mediatori membri dell’Associazione slovacca dei mediatori.
Il tariffario relativo all’arbitrato da parte del tribunale di arbitrato è allegato alle norme di procedura del tribunale di arbitrato della Camera per il commercio e l’industria slovacca.
La procedura di arbitrato termina quando viene emessa la sentenza arbitrale.
Se non viene raggiunto un accordo mediante la mediazione, ci si può rivolgere al tribunale. La mediazione non influisce sul termine di prescrizione per adire il tribunale.
La procedura di arbitrato termina quando viene emessa la sentenza arbitrale. Una volta emessa, tale sentenza ha per le parti in causa gli stessi effetti di una sentenza emessa dal tribunale.
Le sentenze arbitrali vengono formulate per iscritto.
Qualora le parti non si conformino alla decisione, la decisione è esecutiva come qualsiasi decisione presa da un tribunale ordinario e la parte avente diritto può chiederne l’esecuzione.
La mediazione termina con un accordo che deve essere preso per iscritto. L’accordo di mediazione ha effetto di titolo esecutivo se :
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Ultimo aggiornamento: 02-10-2006

