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Per gli ultimi aggiornamenti cfr. Nel dare seguito al piano d'azione di Vienna del 1998 ed alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, il Consiglio dei ministri Giustizia e affari interni aveva invitato la Commissione a presentare un Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale diversi dall'arbitrato, per "fare il punto della situazione esistente e per lanciare un'ampia consultazione ai fini della preparazione delle misure concrete da adottare. La priorità deve essere data alla possibilità di stabilire dei principi fondamentali, in generale e in settori specifici, che forniscano le garanzie necessarie affinché la composizione delle controversie da parte di istanze extragiudiziali assicuri il livello di sicurezza richiesto nell'amministrazione della giustizia".
Nel suo Libro verde, la Commissione ricordava che lo sviluppo di queste forme di composizione delle controversie non deve essere percepito come un modo per rimediare alle difficoltà di funzionamento del sistema giudiziario, ma come un'altra forma di pacificazione sociale più consensuale e, in molti casi, più appropriata che il ricorso al giudice o ad un arbitro.
I modi alternativi di risoluzione delle controversie, come ad esempio la mediazione, consentono in effetti alle parti di riallacciare un dialogo per trovare una vera soluzione al loro conflitto, anziché rinchiudersi in una logica di scontro da cui di solito escono un vincitore e un vinto. L'importanza della domanda di tali soluzioni è molto visibile, ad esempio in materia di conflitti familiari, ma la sua potenziale utilità è molto vasta per molti altri tipi di controversie.
Si ricorre sempre più spesso a questi modi alternativi in caso di complesse controversie commerciali in cui le parti, pur desiderando risolvere la controversia, vogliono anche fare il possibile per mantenere le loro relazioni commerciali, oppure in caso di controversie in campo medico in cui la mediazione può proporre soluzioni alternative a problemi spesso molto delicati proponendo risposte nuove che possono andare al di là delle competenze di una corte.
Il Libro verde offriva, mediante tutte le informazioni che presentava e le questioni che sollevava, l'occasione di sensibilizzare il maggior numero di soggetti a queste nuove forme di composizione delle controversie. Era destinato in particolare a soggetti sottoposti alla giurisdizione, magistrati e professioni giuridiche.
Il Libro verde mirava essenzialmente a trovare delle risposte in merito al delicato equilibrio tra la necessità di salvaguardare la flessibilità di questo tipo di procedure e al contempo garantirne la qualità nonché un rapporto armonioso con i procedimenti giudiziari.
Il Libro verde consentiva altresì di garantire una migliore visibilità alle iniziative che sono già state adottate in questo campo dagli Stati membri e a livello comunitario.
Infine, con la pubblicazione di questo Libro verde, la Commissione ha partecipato ai dibattiti in corso negli Stati membri e a livello internazionale sul modo migliore di assicurare un ambiente ottimale per lo sviluppo dei modi alternativi di risoluzione delle controversie.
Le 21 domande poste nel Libro verde vertevano sugli elementi determinanti dei vari modi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la questione delle clausole di ricorso a tale procedura, il problema dei termini di prescrizione e decadenza, l'esigenza di riservatezza, la validità dei consensi, l'efficacia degli accordi scaturiti da tali procedure, la formazione dei terzi, il loro riconoscimento, il regime di responsabilità applicabile.
Il Codice di Condotta stabilisce una serie di norme che possono essere applicate alla mediazione e a cui le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione devono conformarsi. È stato elaborato insieme a molte organizzazioni e a privati, tra cui esperti del settore e altre persone interessate allo sviluppo della mediazione nell'Unione europea. Il codice è stato adottato durante una riunione di questi esperti nel luglio 2004 e la Commissione ha espresso soddisfazione per essere stata coinvolta e per avere avuto l'opportunità di partecipare a questo processo.
La proposta della Commissione è stata adottata dal collegio dei commissari nell'ottobre 2004 e immediatamente trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La proposta è stata elaborata dopo la pubblicazione del Libro verde e ha comportato un'ampia consultazione di tutte le parti interessate alla mediazione. La sua elaborazione è avvenuta contemporaneamente a quella del codice di condotta e ha coinvolto in molti casi le stesse persone.
La proposta di direttiva cerca di promuovere il ricorso alla mediazione chiedendo l'inserimento di determinate norme nei sistemi giuridici degli Stati membri. Queste norme vertono sul carattere riservato della mediazione e sull'obbligo dei mediatori di non rendere testimonianza, sull'esecuzione degli accordi transattivi raggiunti in seguito ad una mediazione, sulla sospensione dei periodi di prescrizione e di decadenza delle azioni durante lo svolgimento di una mediazione eliminando così un possibile deterrente per il ricorso alla mediazione e senza cercare di svolgere un ruolo normativo o di armonizzare le normative degli Stati membri. In questo mondo si favoriscono la formazione dei mediatori e l'adozione di norme di condotta per assicurare una qualità uniforme della mediazione in tutta l'Unione.
La Commissione spera che la direttiva possa essere approvata e adottata in tempi ragionevolmente brevi in modo da favorire lo sviluppo della mediazione in tutta l'Unione Europea e quindi l'accesso alla giustizia dei cittadini europei in tutti gli Stati membri.
Il ruolo dei modi alternativi di risoluzione delle controversie è stato effettivamente posto in evidenza, direttamente o indirettamente, in un certo numero di testi e di proposte. Gli Stati membri sono invitati ad introdurre questo tipo di procedure, o almeno a favorirne la creazione e la gestione da parte di soggetti privati.
Si possono citare gli esempi seguenti:
La Commissione si è interessata agli aspetti finanziari dei modi alternativi in generale. La Commissione ha infatti proposto, il 18 gennaio 2002, una direttiva
(PDF File 88 KB) relativa all'assistenza giudiziaria, la quale prevede, per favorire il ricorso da parte delle persone bisognose ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, la possibilità di estendere, in presenza di talune condizioni, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato a tali procedure extragiudiziali.
Per quanto concerne i rapporti familiari, la Commissione ha cercato di promuovere i modi alternativi di risoluzione delle controversie nella proposta di regolamento che ha pubblicato il 3 maggio 2002 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori.
Per quanto concerne le controversie in materia di consumo legate al commercio elettronico, il ruolo dei modi alternativi di risoluzione delle controversie è stato evidenziato sia nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, sia in una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione
(PDF File 66 KB) fatta a margine dell'adozione del regolamento detto "Bruxelles I" relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La direttiva 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale invita gli Stati membri a creare delle procedure di risoluzione delle controversie "di facile accesso e in linea di massima gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido".
La direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica prevede la creazione di strutture extragiudiziali per risolvere le controversie che possono sorgere tra i professionisti del settore.
In una proposta di direttiva presentata il 13 marzo 2001 relativa al mercato dell'elettricità e del gas naturale, la Commissione ha espressamente invitato gli Stati membri ad istituire delle procedure di risoluzione delle controversie tra fornitori e clienti che rispettino i principi che la Commissione stessa aveva stabilito in una raccomandazione del 30 marzo 1998 adottata nel settore delle controversie in materia di consumo (vedi infra).
In alcuni settori la Commissione di fatto è andata più in là del mero incoraggiamento ad istituire dei modi alternativi di risoluzione delle controversie. Ha cercato di promuovere la qualità e l'efficacia dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di consumo.
I lavori a livello comunitario tendono a distinguere due grandi categorie di modi alternativi di risoluzione delle controversie a cui possono ricorrere i consumatori per risolvere le proprie controversie con i professionisti:
La Commissione ha preso un'iniziativa volta a fare in modo che le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo osservino una serie di principi. Ha infatti pubblicato, il 4 aprile 2001, una raccomandazione che riguarda le procedure in cui il terzo non assume una posizione ma si limita ad aiutare le parti a trovare da sole tale soluzione. Questa raccomandazione enuncia quattro principi: imparzialità, trasparenza, efficacia e equità.
Le procedure in cui il terzo trova lui stesso una soluzione che poi presenta alle parti:
La Commissione ha preso un'iniziativa volta a fare in modo che queste procedure osservino una serie di principi.
La Commissione ha quindi pubblicato, il 30 marzo 1998 una raccomandazione, che riguarda le procedure in cui il terzo decide della controversia, in modo vincolante o meno per le parti. Questa raccomandazione riguarda altresì l'arbitrato relativo a controversie in materia di consumo. Questa raccomandazione contiene i sette principi minimi seguenti: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà e rappresentanza. Gli Stati membri sono stati indotti a stilare un inventario degli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di consumo che considerano conformi alla raccomandazione della Commissione. Queste liste nazionali sono state comunicate alla Commissione, e si possono consultare sulle pagine web della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori
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(DG SANCO).
La Commissione è all'origine della creazione di due reti europee di istanze nazionali il cui obiettivo comune è quello di facilitare l'accesso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, nel caso in cui il professionista sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il consumatore. Queste due reti perseguono lo stesso obiettivo ma non funzionano nello stesso modo:
Parallelamente a tutti questi lavori di natura normativa, l'Unione europea concede un sostegno di natura finanziaria ad alcune iniziative, in particolare nel settore della risoluzione delle controversie di consumo on line. La Commissione ha così partecipato finanziariamente al lancio del progetto ECODIR
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(Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform), piattaforma elettronica per la risoluzione delle controversie.
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Ultimo aggiornamento: 30-07-2007

