Avviso legale importante
   
Per contattarci | Ricerca nel sito EUROPA  

Aiuti di Stato   linea verticale  

Aiuti di Stato: Legislazione

Modifica del quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica  (GU C 261 del 31.10.2009) [pdf bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv]  

Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (consolidated version)

Comunicato stampa: bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv

Questions & answers [pdf en]

Legislazione specifica del settore agricolo

  • Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006). [pdf]

    Il nuovo regolamento autorizza gli Stati membri a concedere vari tipi di aiuti pubblici senza dover ottenere il nulla osta preventivo della Commissione.

  • Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006) [pdf]

Questi orientamenti interessano la maggior parte di tipologie di aiuti di Stato: aiuti agli investimenti, aiuti ambientali, aiuti in caso di calamità, ecc.

  • Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007) [pdf]

    Il regolamento prevede la possibilità di concedere aiuti fino a 7500 euro per beneficiario e per un periodo di tre anni senza obbligo di notifica alla Commissione, a condizione che l'ammontare globale di tali aiuti non superi un importo fissato dalla Commissione stessa, pari allo 0,75% circa del valore della produzione del settore agricolo o della pesca nello Stato membro interessato. Dal 1° gennaio 2008 gli Stati membri possono concedere aiuti compatibili con il regolamento senza previo nulla osta della Commissione, ma sono tenuti a dimostrare il rispetto dei due massimali (per beneficiario e globale).

    Si considera però che, per gli aiuti de minimis concessi tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2008 e che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore agricolo fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che essi non siano pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
     

Importanti strumenti giuridici generali applicabili anche al settore agricolo

Consultare il sito web della DG Concorrenza sulla legislazione in materia di aiuti di Stato (disponibile solo in versione inglese)

Norme procedurali

Consultare il sito web della DG Concorrenza sulla legislazione in materia di aiuti di Stato (disponibile solo in versione inglese)

 

  linea verticale  

Introduzione

Legislazione

Moduli

Decisioni della Commissione

Regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006

Repertorio degli aiuti di Stato

Quadro di valutazione

linea orizzontale

Agricoltura e Sviluppo rurale I Aiuti di Stato I Inizio pagina