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Aiuti di Stato: Introduzione

Le norme sugli aiuti di Stato nel settore agricolo seguono tre direttrici fondamentali. Esse obbediscono in primo luogo ai principi generali della politica di concorrenza. In secondo luogo, devono essere coerenti con la politica agricola comune e le politiche di sviluppo rurale della Comunità. Infine, devono essere compatibili con gli obblighi della Comunità sul piano internazionale, in particolare con l'accordo OMC sull'agricoltura.

Queste differenti prospettive sono all'origine di una serie di strumenti giuridici in vigore esclusivamente nel settore agricolo. Per settore agricolo si intende la produzione e il commercio dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Vi sono d'altra parte una serie di strumenti giuridici di portata generale attinenti alla politica della concorrenza della Comunità, come le norme comunitarie sugli aiuti de minimis, che non interessano gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Questa pagina presenta il testo degli aiuti di Stato attualmente in vigore nel settore agricolo oltre a una serie di link ad altri siti di interesse e link che rimandano alle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato.

Aiuti di Stato: Contesto

Il mantenimento di un sistema di concorrenza libera e senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità europea. La politica comunitaria materia di aiuti di Stato si propone di assicurare la libera concorrenza, un'assegnazione efficiente delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea sul piano internazionale.

L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nell'elaborare tale politica e i suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura delle attività agricole, attribuibile alle caratteristiche peculiari del settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole; non vanno dimenticati inoltre ll'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e il fatto che il settore agricolo è strettamente correlato all'economia nel suo complesso.

L'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha stimolato l'iniziativa di rivedere, aggiornare e consolidare le norme applicate dalla Commissione per valutare le proposte degli Stati membri di accordare aiuti di Stato nel settore agricolo e per applicare una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Nel 2006, in seguito a consultazioni multilaterali con gli Stati membri, la Commissione ha adottato nuovi ed esaustivi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007.

Oltre a fornire un nuovo e chiaro quadro di riferimento per i vari tipi di aiuti di Stato autorizzati, gli orientamenti tengono conto in special modo dei nuovi sviluppi della politica agricola e in particolare della necessità, da un lato, di migliorare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli e, dall'altro, di tutelare l'ambiente e il patrimonio tradizionale delle zone rurali.

Il punto di partenza dei nuovi orientamenti è che qualsiasi aiuto di Stato relativo al settore agricolo deve essere compatibile con le politiche comunitarie nei settori agricolo e dello sviluppo rurale nonché con gli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in particolare nel quadro dell'accordo OMC sull'agricoltura. In special modo, gli aiuti di Stato che interferiscono con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato sono vietati in quanto gli Stati membri, quando hanno adottato i regolamenti OCM, hanno anche deciso di escludere la possibilità di ricorrere a misure di aiuto unilaterali che interferiscono con il sostegno UE a favore dei prezzi dei prodotti.

Inoltre, conformemente ai principi sanciti dalla Corte di giustizia, gli aiuti di Stato devono effettivamente contribuire allo sviluppo di determinate attività economiche o di determinate regioni. Gli aiuti di Stato intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria del beneficiario, senza che quest'ultimo sia tenuto a fornire una contropartita, non possono in alcun caso essere considerati compatibili con il trattato CE.

Alla luce di tutti questi principi di carattere generale, gli orientamenti descrivono i principali tipi di aiuto che la Commissione può approvare, insieme alle pertinenti condizioni per la concessione dell'aiuto stesso, che possono essere così sintetizzati:

  • gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono di norma essere autorizzati fino al 40% delle spese ammissibili, o al 50% nelle zone svantaggiate; tassi di aiuto più elevati possono talvolta essere autorizzati per investimenti connessi alla conservazione dei paesaggi tradizionali, al trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico o a migliorie in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali;
  • gli aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli saranno d'ora in poi disciplinati dalle disposizioni applicabili agli aiuti di Stato nel settore industriale, anche se l'intensità dell'aiuto sarà in generale più elevata che in tale settore;
  • gli aiuti concesi in cambio di impegni nel settore agroambientale assunti dagli agricoltori e altri aiuti ambientali;
  • gli aiuti volti a compensare gli handicap naturali nelle regioni svantaggiate;
  • gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori;
  • gli aiuti al prepensionamento, alla cessazione dell'attività agricola o alla chiusura delle capacità di produzione, trasformazione e commercializzazione;
  • gli aiuti a favore delle associazioni di produttori;
  • gli aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie e gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi contro tali rischi;
  • gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo e il miglioramento della qualità genetica del bestiame;
  • gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell'Egeo;
  • le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
  • gli aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori;
  • gli aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli;
  • gli aiuti connessi all'esenzione dall'accisa di cui alla direttiva 2003/96/CE (tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità);
  • gli aiuti al settore forestale.

In aggiunta alle suddette categorie, specificamente descritte negli orientamenti, gli aiuti possono essere altresì concessi, in virtù di altri testi comunitari, a favore della ricerca e sviluppo e del salvataggio e ristrutturazione di aziende in difficoltà, nonché a sostegno dell'occupazione.

In pratica, all'interno della Commissione il trattamento dei casi specifici connessi agli aiuti di Stato nel settore agricolo è di competenza della Direzione generale dell'agricoltura.

Per aiuti di Stato nel settore agricolo si intendono tutti gli aiuti di Stato, incluse le misure di aiuto finanziate con prelievi parafiscali, erogati in relazione ad attività connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.

Per prodotti agricoli si intendono: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri), i prodotti agricoli trasformati quando il prodotto ottenuto dalla trasformazione rimane tale e i prodotti di imitazione o di sostituzione dei prodotti lattiero caseari, esclusi i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del 12 dicembre 1999 relativo l'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

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Introduzione

Legislazione

Moduli

Decisioni della Commissione

Regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006

Nuovi Stati membri: aiuti esistenti en

Repertorio degli aiuti di Stato

Quadro di valutazione

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Vedi anche:

EC Concorrenza

Corte di giustizia

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