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agricoltura

Latte

La produzione di latte costituisce la principale attività agricola in quasi tutti i paesi dell’UE e rappresenta, nel complesso, circa il 18% del valore totale della produzione agricola comunitaria. La sua importanza risulta ancor più evidente se si tiene conto che un altro 10% di detto valore va ascritto al comparto affine dell’allevamento bovino. Nel 1998, la produzione totale di latte vaccino ha raggiunto all’incirca 120,5 milioni di tonnellate, la maggior parte delle quali (quasi il 75%) provenienti da Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia. L’Unione europea è il maggiore esportatore mondiale di prodotti lattiero-caseari, sebbene negli ultimi anni la sua quota di mercato sia andata riducendosi.

I consumi registrano andamenti diversi a seconda dei singoli prodotti. Per alcuni (formaggi, crema), il consumo pro capite è in costante aumento, mentre per altri la domanda è stabile (latte alimentare, latte concentrato) o addirittura in calo (latte scremato in polvere, burro).

Regolamentazione

Il Consiglio agricoltura del maggio 1999 ha adottato il regolamento (CE) n. 1255/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (che sostituisce fra gli altri il regolamento (CEE) n. 804/68), e il regolamento (CE) n. 1256/1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La riforma del settore lattiero-caseario è rimandata al 2005/ 2006, due anni più tardi rispetto a quanto previsto dal Consiglio agricoltura del marzo 1999, fatte salve le decisioni riguardanti le quote latte specifiche supplementari. Il futuro del regime verrà riesaminato nel 2003, in modo che le attuali disposizioni relative alle quote possano giungere a scadenza dopo il 2006.

La riforma del settore lattiero-caseario comprende i seguenti elementi.

Prezzo d’intervento

I prezzi d’intervento per il burro e il latte scremato in polvere saranno ridotti del 15% in tre fasi uguali a partire dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Quote

Il regime delle quote latte sarà prorogato e resterà in vigore fino al 2007/2008. Negli Stati membri (ad eccezione di Italia, Grecia, Spagna, Irlanda e Irlanda del Nord), le quote saranno aumentate dell’1,5% in tre fasi annuali, parallelamente alle riduzioni dei prezzi avviate a partire dal 2005. Al termine del periodo di attuazione (i prossimi otto anni), l’aumento globale delle quote sarà dunque del 2,4%.

I cinque Stati membri sopra menzionati beneficeranno di un aumento specifico delle quote in due fasi diseguali nell’ambito delle campagne 2000/2001 e 2001/2002.

Un trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne, pari a 150 000 t, è stato concesso all’Austria in considerazione dei cambiamenti strutturali intervenuti nel settore della produzione lattiera. Tale trasferimento avrà effetto a decorrere dalla campagna 1999/2000.

 

Aumento globale delle quote latte (in tonnellate)

 

graph 03
1
Italia:
600 000
2
España:
550 000
3
Deutschland:
418 000
4
France:
363 500
5
United Kingdom:
238 600
6
Nederland:
166 100
7
Ireland:
150 000
8
Elláda:
70 000
9
Danmark:
66 800
10
Belgique/Belgïe:
49 700
11
Sverige:
49 600
12
Österreich:
41 200
13
Suomi/Finland:
36 100
14
Portugal:
28 100
15
Luxembourg:
4 000

 

Aiuto compensativo

Per garantire che siano tutelati i redditi agricoli, parallelamente alla riduzione dei prezzi sarà introdotto un meccanismo di aiuti crescenti su un periodo di tre anni. I produttori potranno beneficiare di un premio al settore lattiero che sarà concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale ammissibile e disponibile nell’azienda. L’importo del premio è fissato a:

  • 5,75 EUR/t per il 2005;
  • 11,49 EUR/t per il 2006;
  • 17,24 EUR/t per il 2007.

Dotazioni nazionali

I pagamenti attraverso le dotazioni nazionali - che consentono di fornire risorse supplementari ad integrazione degli aiuti concessi a ciascuno Stato membro - verranno effettuati dal 2005 al 2007.

 

Dotazioni nazionali relative al settore lattiero-caseario (in milioni di EUR)
Paese
2005
2006
a partire dal 2007
Belgique/België
8.6
17.1
25.7
Danmark
11.5
23.0
34.5
Deutschland
72.0
144.0
216.0
Elláda
1.6
3.3
4.9
España
14.4
28.7
43.1
France
62.6
125.3
187.9
Ireland
13.6
27.1
40.7
Italia
25.7
51.3
77.0
Luxembourg
0.7
1.4
2.1
Nederland
28.6
57.2
85.8
Österreich
7.1
14.2
21.3
Portugal
4.8
9.7
14.5
Suomi/Finland
6.2
12.4
18.6
Sverige
8.5
17.1
25.6
United Kingdom
37.7
75.4
113.1
Fonte: regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, allegato I.

 

Gestione delle quote

Gli Stati membri possono prorogare dal 31 dicembre al 31 marzo la scadenza per l’autorizzazione di trasferimenti temporanei dei quantitativi di riferimento.

In conformità dei principi generali della legislazione comunitaria, allo scopo di garantire che le quote latte vengano attribuite esclusivamente ai produttori lattieri in attività, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti.
Qualora i quantitativi di riferimento siano stati o siano ceduti, con o senza corrispondente trasferimento di terre mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, gli Stati membri possono decidere in base a criteri obiettivi se e a quali condizioni l’insieme o una parte dei quantitativi di riferimento ceduti sarà versata nella riserva nazionale.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni relative alla cessione delle quote con l’azienda.

Qualora per un periodo di dodici mesi un produttore non faccia uso, attraverso consegne o vendite dirette, di almeno il 70% del quantitativo di riferimento individuale attribuitogli, gli Stati membri decidono, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:

  • se e a quali condizioni l’insieme o una parte del quantitativo di riferimento inutilizzato sarà versato nella riserva nazionale; i quantitativi di riferimento inutilizzati non saranno tuttavia versati alla riserva nazionale in casi di "forza maggiore" e in circostanze debitamente giustificate riguardanti la capacità produttiva dei produttori interessati e riconosciute dalla competente autorità;
  • a quali condizioni un quantitativo di riferimento sarà riassegnato ai produttori interessati.

 

graph 04

Aumento specifico delle quote (in tonnellate)(1)

 

[1] Il 64% della quota supplementare sarà assegnato nel 2000/2001 e il 36% nella campagna successiva.

 

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