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Riforma del settore vitivinicolo
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Formalmente adottato dal Consiglio dei
ministri nell'aprile del 2008, il regolamento del Consiglio
n. 479/2008, che introduce una vasta riforma
dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
I cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio al mercato
vitivinicolo, condurranno alla progressiva eliminazione di
misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e
permetteranno di destinare il bilancio a misure più positive
e dinamiche per aumenterare la competitività dei vini
europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del
settore, poiché include un regime triennale di estirpazione
su base volontaria, volto ad offrire un'alternativa per i
produttori che non sono in grado di far fronte alla
concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini
non competitivi. Gli aiuti per la distillazione di crisi e
la distillazione di alcool per usi alimentari saranno
progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti,
ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati
a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi
terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la
modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma
garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole
e la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali e
consolidate e semplificherà le norme di etichettatura
nell'interesse di produttori e consumatori. A partire dal 1°
gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema estremamente
restrittivo dei diritti di impianto a livello dell'UE.Il
regolamento della Commissione sulle modalità di applicazione
della riforma che entrano in vigore il 1° agosto 2008 (regolamento
(CE) n. 555/2008) è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale.
Riforma della PAC: la fase finale della riforma del settore
vitivinicolo comunitario entra in vigore il 1º agosto (disponibile
in
                   )
I regolamenti della Commissione sulle modalità di
applicazione che entranno in vigore a partire dal 1°
agosto 2009 (riguardanti principalmente le pratiche
enologiche, le indicazioni geografiche e l'etichettatura)
sono stati pubblicati:
Regolamenti
(CE)
436/2009,
606/2009
e
607/2009. |
Principali aspetti dell’OCM vitivinicola riformata
Dotazioni finanziarie nazionali:
queste dotazioni consentiranno agli Stati membri di adattare le
misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili
includono la promozione nei paesi terzi, la
ristrutturazione/riconversione dei vigneti, gli investimenti
destinati all'ammodernamento della catena di produzione e
all'innovazione, il sostegno alla vendemmia verde, nuove misure
di gestione delle crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.
Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà
trasferita a misure di sviluppo rurale e riservata alle regioni
vitivinicole. Tali misure possono includere l'insediamento di
giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione,
la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di
produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese
supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento
dei paesaggi di valore culturale, nonché forme di
prepensionamento.
Diritti di impianto: è prevista la loro abolizione entro
la fine del 2015, ma potranno essere mantenuti a livello
nazionale fino al 2018.
Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la
distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a
discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna
2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione
finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10%
nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi
alimentari sarà progressivamente eliminata nel corso di un
periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà
concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal
pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri
avranno la possibilità di esigere la distillazione dei
sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e
ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che
includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.
Introduzione del pagamento unico per azienda: negli Stati
membri interessati questo tipo di pagamento sarà concesso ai
produttori di uve da vino, mentre in tutti gli Stati membri ne
potranno beneficiare i produttori che estirpano i loro vigneti.
Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione
volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale
di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro può
mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata
rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale o
il 10% della superficie totale di una determinata regione. La
Commissione può mettere fine all'estirpazione quando la
superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola
totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre
vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte
pendenza, nonché per motivi ambientali.
Pratiche enologiche: l'incarico di approvare pratiche
enologiche nuove o di modificare quelle esistenti verrà
trasferito alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
aggiungendo eventualmente alcune di esse all'elenco delle
pratiche ammesse dall'UE.
Miglioramento delle norme in materia di etichettatura: i
vini con indicazione geografica protetta e quelli con
denominazione d'origine protetta costituiranno la base del
concetto di vini di qualità dell'Unione europea. Sarà garantita
la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di
qualità. L'etichettatura verrà semplificata: sarà ad esempio
concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di
indicare il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di
bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui
godono.
Zuccheraggio: questa pratica continuerà a essere
autorizzata, ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi
di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni climatiche
eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione
un aumento di tali livelli.
Aiuto per l’uso dei mosti: tale aiuto potrà essere
versato nella sua forma attuale per quattro anni. Una volta
trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente
potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori
di uve.
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Proposta della Commissione
Comunicazione della Commissione

Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE)
n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti
(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999
[pdf]
disponibile in:
                    

Presentazione [pdf]
disponibile in
   

Per maggiori informazioni sul settore
vitivinicolo consultare il capitolo
"Vino" in questa
pagina Web.
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